Tar annulla interdittiva antimafia a lido del Soveratese

I giudici amministrativi accolgono le tesi formulate dai legali dell’imprenditrice Teresa Taverniti ed annullano l’interdittiva antimafia al lido Barbarella.

Non regge all’onda d’urto difensiva il provvedimento di interdizione all’attività di Impresa emesso dalla Prefettura di Catanzaro contro il “Lido Barbarella 21” di Guardavalle, un’importante struttura balneare turistico-ricreativa della costa ionica. Secondo la tesi dell’Ufficio territoriale del Governo, il “Lido Barbarella 21” in capo all’imprenditrice Teresa Taverniti sarebbe “permeabile ai tentativi di infiltrazione mafiosa” e, per tale motivo, con provvedimento del 25 luglio u.s. è scattata l’interdittiva e la chiusura immediata dell’attività, con buona pace degli ignari bagnanti che erano visti sottrarre ombrelloni, sdraio e servizio bar e ristorante.

La titolare del Lido, che lo gestisce dal 2008 da incensurata e senza alcun precedente penale e/o di polizia, non ci sta ad essere etichettata come soggetto “permeabile” all’inquinamento mafioso. E così decide di reagire immediatamente e di impugnare il decreto prefettizio, con il patrocinio degli avvocati Crescenzio Santuori, Francesco Iacopino e Anna Marziano, ottenendo immediatamente con decreto monocratico del Presidente del TAR la sospensione degli effetti dell’interdittiva e la immediata prosecuzione dell’attività economica e il rinvio per la discussione al 7 Settembre u.s..

Ed è all’esito della camera di consiglio della scorsa settimana che il TAR ha accolto i primi due motivi di censura sollevati dai legali, calibrati sulle recentissime modifiche del codice antimafia apportate dal dl 152/2021, che impone alla Prefettura, prima di adottare l’interdittiva antimafia, un contraddittorio con l’imprenditore, affinché questi possa essere portato a conoscenza degli elementi raccolti dall’Ufficio territoriale del Governo e, quindi, sia posto nelle condizioni di fornire anticipatamente le proprie ragioni.

In particolare, il Tar ha ritenuto sussistente, tanto la violazione delle garanzie partecipative e del principio del contraddittorio, per non essere stata l’Impresa destinataria della comunicazione preventiva imposta dalla legge al Prefetto, senza che sussistessero “particolari esigenze di celerità del procedimento”, quanto la mancata verifica della possibilità di adottare misure di prevenzione collaborativa, anziché interdittive.

Di qui, l’annullamento dell’informazione interdittiva antimafia, oltre che della conseguente determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Guardavalle, di revoca della concessione demaniale marittima (comprensiva dello sgombero dell’area), e del provvedimento dell’Unione dei Comuni del Versante Ionico, di rigetto della SCIA presentata dalla Taverniti.

Viva soddisfazione dai legali della imprenditrice Crescenzio Santuori, Francesco Iacopino e Anna Marziano:

«Il Tar Catanzaro, con l’odierno provvedimento, si conferma un baluardo di legittimità e di contrasto alla mai doma (o rinnovata) violenza procedurale della Prefettura, sempre più incline a ledere essa stessa, non solo le norme di garanzia partecipativa volute dal legislatore Italiano con il dl 152 del 6 novembre 2021, quanto le consecutive pronunce della giurisprudenza amministrativa che arginano tale immotivato e francamente opprimente modo di incedere, per voce sola. Ribadiamo che, fino a quando la Prefettura non comprenderà la logica aziendalistica e recuperatoria che ispira il sistema delle interdittive e non riconoscerà la vigenza e non discrezionalità delle norme partecipative e di garanzia (si pensi agli articoli 92, comma 2 bis, e 94 bis), noi legali saremo costretti a impugnare siffatti provvedimenti autoritari per contenere i danni arrecati alle imprese calabresi e, con esse, al circuito sano dell’economia legale.

La lotta ai tentativi di infiltrazione mafiosa, veri o presunti che siano, si combatte a fianco delle imprese sane e non contro di esse. Altrimenti i costi economici e sociali saranno irreparabili».

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